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LITURGIA DEL GIORNO

Documento del Dicastero per la Dottrina della fede

Documento del Dicastero per la Dottrina della fede

Le nuove norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali

 

17 maggio 2024

Vengono aggiornate le norme per il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali: è quanto stabilisce il nuovo documento del Dicastero per la dottrina della fede, pubblicato venerdì 17 maggio, che entrerà in vigore domenica 19, festa di Pentecoste.

Il testo è preceduto da una articolata presentazione del cardinale prefetto Víctor Manuel Fernández, a cui segue l’introduzione, con l’individuazione di 6 diverse possibili conclusioni. Saranno possibili pronunciamenti più rapidi nel rispetto della devozione popolare e, di norma, non si impegnerà più l’autorità della Chiesa nel definire ufficialmente la soprannaturalità di un fenomeno che potrebbe richiedere molto tempo per essere approfonditamente studiato. L’altra novità è rappresentata dal coinvolgimento più esplicito del Dicastero per la dottrina della fede che dovrà approvare la decisione finale del vescovo e avrà la facoltà di intervenire motu proprio in qualunque momento. In molti dei casi degli ultimi decenni sui quali si sono espressi i singoli vescovi è stato coinvolto l’ex Sant’Uffizio, ma quasi sempre l’intervento rimaneva dietro le quinte e si richiedeva di non renderlo pubblico. A motivare ora questo coinvolgimento esplicito del Dicastero c’è anche la difficoltà nel circoscrivere a livello locale fenomeni che in qualche caso raggiungono dimensioni nazionali e persino mondiali, «per cui una decisione relativa ad una diocesi ha delle conseguenze anche altrove».

Le ragioni delle nuove norme


All’origine del documento c’è la lunga esperienza dell’ultimo secolo, con casi in cui il vescovo locale (o i vescovi di una regione) hanno in tempi rapidissimi dichiarato la soprannaturalità, poi il Sant’Uffizio si è espresso diversamente. Oppure casi in cui un vescovo si è espresso in un modo, il suo successore in modo opposto (sullo stesso fenomeno). Ci sono poi i tempi lunghi, necessari per valutare tutti gli elementi per arrivare a una decisione sulla soprannaturalità o la non soprannaturalità dei fenomeni. Tempi che a volte contrastano con l’urgenza di dare risposte pastorali per il bene dei fedeli. Il Dicastero ha dunque iniziato nel 2019 a revisionare le norme e si è arrivati al testo attuale, approvato dal Papa lo scorso 4 maggio. Un testo del tutto nuovo che introduce, come detto, sei diverse conclusioni possibili.

Frutti spirituali e rischi


Il cardinale Fernández nella presentazione spiega che «tante volte queste manifestazioni hanno provocato una grande ricchezza di frutti spirituali, di crescita nella fede, di devozione e di fraternità e servizio, e in alcuni casi hanno dato origine a diversi santuari sparsi in tutto il mondo che oggi sono parte del cuore della pietà popolare di molti popoli». Esiste però anche la possibilità che «in alcuni casi di eventi di presunta origine soprannaturale» si rilevino «delle criticità molto serie a danno dei fedeli»: casi in cui dai presunti fenomeni si trae «lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale» (ii, art. 15, 4°), arrivando addirittura a «esercitare un dominio sulle persone o a compiere degli abusi (ii, art. 16)». Vi possono essere «errori dottrinali, indebiti riduzionismi nella proposta del messaggio del Vangelo, la diffusione di uno spirito settario». Come pure esiste la possibilità che «i fedeli siano trascinati dietro a un evento, attribuito ad un’iniziativa divina», ma che è solo frutto di fantasia, mitomania o della tendenza alla falsificazione di qualcuno.

Gli orientamenti generali


Secondo le nuove norme la Chiesa potrà discernere: «se sia possibile scorgere nei fenomeni di presunta origine soprannaturale la presenza dei segni di un’azione divina; se negli eventuali scritti o messaggi di coloro che sono coinvolti nei presunti fenomeni in parola non vi sia nulla che contrasti con la fede e i buoni costumi; se sia lecito apprezzarne i frutti spirituali, o risulti necessario purificarli da elementi problematici o mettere in guardia i fedeli dai pericoli che ne derivano; e sia consigliabile una loro valorizzazione pastorale da parte dell’autorità ecclesiastica competente» (i, 10). Inoltre «in via ordinaria, non si dovrà prevedere un riconoscimento positivo da parte dell’autorità ecclesiastica circa l’origine divina di presunti fenomeni soprannaturali» (i, 11). Di norma, pertanto «né il Vescovo diocesano, né le Conferenze episcopali, né il Dicastero dichiareranno che i fenomeni sono di origine soprannaturale, e solo il Santo Padre può autorizzare una procedura in tal senso» (i, 23).

I possibili voti sul presunto fenomeno


Segue dunque l’elenco dei sei possibili voti finali al termine del discernimento.

Nihil Obstat: non viene espressa certezza sull’autenticità soprannaturale, ma si riconoscono segni di un’azione dello Spirito. Si incoraggia il vescovo a valutare il valore pastorale e a promuovere la diffusione del fenomeno, compresi i pellegrinaggi.

Prae oculis habeatur: si riconoscono segni positivi, ma ci sono anche elementi di confusione o rischi che richiedono discernimento e dialogo con i destinatari. Potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale se ci sono scritti o messaggi associati al fenomeno.

Curatur: sono presenti elementi critici, ma c’è una diffusione ampia del fenomeno con frutti spirituali verificabili. Si sconsiglia un divieto che potrebbe turbare i fedeli, ma si invita il vescovo a non incoraggiare il fenomeno.

Sub mandato: le criticità non sono legate al fenomeno stesso, ma all’uso improprio fatto da persone o gruppi. La Santa Sede affida al vescovo o a un delegato la guida pastorale del luogo.

Prohibetur et obstruatur: Nonostante alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi sono gravi. Il Dicastero chiede al vescovo di dichiarare pubblicamente che l’adesione non è consentita e di spiegare le ragioni della decisione.

Declaratio de non supernaturalitate: il vescovo è autorizzato a dichiarare che il fenomeno non è soprannaturale basandosi su prove concrete, come la confessione di un presunto veggente o testimonianze credibili di falsificazione del fenomeno.

Le procedure da seguire


Vengono quindi indicate le procedure da mettere in atto: spetta al vescovo esaminare i casi e sottoporlo al Dicastero per l’approvazione. Al vescovo è chiesto di astenersi dal fare pubbliche dichiarazioni relative all’autenticità o soprannaturalità, e anche di vigilare affinché non vi sia confusione e non si alimenti il sensazionalismo. Nel caso gli elementi raccolti «sembrino sufficienti», il vescovo costituirà una commissione d’indagine annoverando tra i suoi membri almeno un teologo, un canonista e un perito scelto in base alla natura del fenomeno.

Criteri positivi e negativi


Tra i criteri positivi, «La credibilità e buona fama delle persone che affermano di essere destinatarie di eventi soprannaturali o di essere direttamente coinvolte in tali fatti, così come dei testimoni ascoltati... l’ortodossia dottrinale del fenomeno e dell’eventuale messaggio ad esso connesso, il carattere imprevedibile del fenomeno da cui appare chiaramente che non sia frutto dell’iniziativa delle persone coinvolte, i frutti di vita cristiana» (ii, 14). Tra i criteri negativi, la «presenza di un errore manifesto circa il fatto, eventuali errori dottrinali..., uno spirito settario che genera divisione nel tessuto ecclesiale, una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto, atti gravemente immorali..., alterazioni psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che possano aver esercitato un’influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi riconducibili a un orizzonte patologico» (ii, 15). Infine «è da considerarsi di particolare gravità morale l’uso di esperienze soprannaturali asserite o di elementi mistici riconosciuti come mezzo o pretesto per esercitare un dominio sulle persone o compiere degli abusi» (ii, 16). Qualunque sia la determinazione finale approvata, il vescovo «ha il dovere di continuare a vigilare sul fenomeno e sulle persone coinvolte» (ii, 24).